Chiediamo alle segreterie scolastiche, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70, di pubblicare all'Albo Sindacale della scuola e trasmettere via e-mail ai DOCENTI quanto in questa mail.
Si ricorda che la pubblicazione all'albo e l'informativa al personale della scuola è un dovere del datore di lavoro.
Certi della consueta collaborazione, ringraziamo cordialmente.
Webinar GPS
Gilda Verona propone a tutti gli iscritti interessati di partecipare ad un webinar sulle prossime domande per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
INDICAZIONI OPERATIVE PER LE NOMINE A TEMPO DETERMINATO
NOMINE TEMPO DETERMINATO FINALIZZATE AL RUOLO (sostegno)
Anche per il 2025/26 è prevista una fase di nomine TD finalizzate al ruolo per chi si trova a pieno titolo in prima fascia GPS sostegno (compresa la prima fascia aggiuntiva).
Questi docenti dovranno presentare formale istanza mediante la presentazione su istanze on line della domanda con la scelta delle sedi da effettuare dal 17 al 30 luglio.
Per le stesse date è prevista la presentazione delle istanze delle 150 preferenze per l’assegnazione delle supplenze da GPS
Chi non presenta la domanda è considerato rinunciatario; parimenti la mancata indicazione di una sede verrà considerata una rinuncia per le sedi non espresse.
Se non si rientra nell’elenco dei nominati, si può comunque partecipare alla fase successiva di assegnazione supplenze annuali.
EFFETTUAZIONE FASE PROVINCIALE
Gli USR, prima dell’attribuzione delle assegnazioni delle nomine, devono pubblicare il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica distinto per tipologia di posto e classe di concorso
Gli USR assegnano le nomine sulla base delle preferenze espresse dai singoli candidati
Gli USR pubblicano i risultati delle nomine sul loro sito e ne danno diratta comunicazione agli interessati
Gli esiti devono essere determinati entro il 13 agosto
I destinatari hanno 5 giorni di tempo, pena la decadenza, per esprimere la loro accettazione
Gli uffici possono procedere ad eventuali surroghe
L’accettazione di una nomina in questa fase, comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure di nomine di supplenza per l’anno in corso
I docenti inseriti in prima fascia con riserva, sono esclusi da questa procedura.
EFFETTUAZIONE FASE INTERPROVINCIALE (MINICALL)
I docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia o negli elenchi aggiuntivi sostegno che non sono stati nominati in una fase provinciale, possono partecipare a quella interprovinciale
Entro il 13 agosto, gli USR devono pubblicare i posti non assegnati nella fase provinciale
Gli interessati possono presentare le istanze dopo il 13 agosto
Gli USR pubblicano l’elenco graduato delle domande pervenute
Una volta ricevuta la nomina, gli interessati avranno i soliti 5 giorni di tempo per accettare la nomina
Chi avrà ricevuto una nomina in questa fase e vi rinuncerà, sarà escluso dal conferimento di qualsivoglia tipo di supplenza, compresi gli interpelli, per l’anno in corso.
CONTINUITA’ SOSTEGNO
Completate le operazioni per le nomine in ruolo e quelle tempo determinato finalizzate al ruolo, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazioni provvisorie, prima di passare alle nomine solite da GPS, si dovrà procedere alle operazioni di conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie
Possono partecipare a questa fase tutti i supplenti che nel 2024/25 hanno avuto una nomina al 31 agosto o 30 giugno anche solo su spezzone orario
Gli interessati dovranno preliminarmente esprimere la propria volontà di voler accettare l’eventuale conferma indicando espressamente quale tipologia di nomina accetterebbero
Dovranno comunque compilare l’istanza delle 150 preferenze
Gli uffici territoriali dovranno verificare il diritto o meno ad una nomina dei docenti interessati in coerenza con la tipologia di nomina espressa dai docenti in questione
Qualora venisse confermato il diritto ad una nomina, i docenti vengono confermati sulla scuola di servizio dell’anno scolastico in corso (se disponibile il posto) e non potranno dunque partecipare alle successive fasi di nomina, se non per un’eventuale completamento cattedra
Tale conferma deve avvenire improrogabilmente entro il 31 agosto
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
Le supplenze annuali vengono attribuite sulla base delle GPS secondo le solite modalità
La compilazione delle 150 preferenze va fatta dal 17 al 30 luglio
In previsione delle nomine da effettuare da graduatorie PNRR entro il 31 dicembre, i posti ad esse destinati vanno accantonati ed assegnati da graduatoria di istituto con vincolo di contratto al 31 dicembre 2025.
Qualora a quella data non fosse individuato l’avente diritto alla nomina, il supplente temporaneo verrà confermato fino al termine delle lezioni
Il docente di ruolo che volesse accettare nomine a tempo determinato su altra classe di concorso o tipologia di posto deve necessariamente indicare posti interi
Le procedure e le sanzioni rimangono inalterate
Coloro che sono inseriti nelle GPS con riserva avranno un contratto con una clausola risolutiva
La scuola di servizio dovrà provvedere alla verifica dei titoli e, al termine dei controlli, dovrà comunicare l’esito agli UST competenti.
Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di istituto e, quando non ci sono più candidati, si passa agli interpelli.
A cura del Prof. Antonio Antonazzo - DN Gilda degli insegnanti
Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2025/26
PROCEDURE E FASI DEL RECLUTAMENTO
I posti sono suddivisi al 50% tra GAE e GM con possibile compensazione in caso di graduatorie esaurite
PRIMARIA/INFANZIA
La precedenza viene data alle GM del 2016 ( DDG 105 e 107 del 23 febbraio 2016)
Una volta esaurite le GM 2016 (vincitori) il 50% dei posti residui va allo straordinario 2018, compresi gli elenchi aggiuntivi (DDG 1546 7 novembre 2018), e il restante 50% alle graduatorie del concorso ordinario 2020 (decreto 498 21aprile 2020)
A seguire si procedere con i vincitori del PNRR1 e PNRR2
Se residuano dei posti si procede al 30% di idonei del PNRR1 e in seguito al 30% del PNRR2
In caso di ulteriori posti residui, si prosegue con gli idonei del concorso ordinario 2020
SECONDARIA
La precedenza viene data ai vincitori del concorso ordinario del 2016 (DDG 106 e 107 del 23 febbraio 2016)
Una volta esaurite le GM del 2016, il 40% dei posti residui viene assegnato alle graduatorie del concorso straordinario del 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018 ce successive integrazioni)
A questo punto si procede alla confluenza di eventuali posti residui non assegnati da una procedura all’altra (sostanzialmente da GAE a GM)
I posti così ottenuti vanno divisi al 50% (con possibili travasi) tra le graduatorie dei vincitori del concorso straordinario del 2020 ( decreto dipartimentale 23 aprile 2020) e ai vincitori del concorso ordinario del 2020 ( decreto dipartimentale 499 del 21 aprile 2020)
Per le sole discipline STEM si procede con le graduatorie dei vincitori dei concorsi del 2021 e del 2022 ( legge 15 del 25 febbraio 2022)
A seguire i vincitori del concorso PNRR1 e PNRR2
In caso di posti residui si passa agli idonei ( 30%) del PNRR1 e PNRR2
Se sussistono ulteriori posti residui, si passa agli idonei del concorso ordinario 2020 ( e 2022 per le discipline STEM) e a seguire agli idonei del concorso straordinario del 2020
EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA
Le graduatorie del concorso ordinario del 2022 (decreto legge 36/2022 e successive integrazioni) vanno integrate con i candidati che sono risultati idonei e prorogate fino al loro esaurimento
POSTI DI SOSTEGNO
In caso di esaurimento delle graduatorie di sostegno, possono essere effettuate delle nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo sulla base delle graduatorie 1 fascia sostegno. Tale norma vale (per ora) solo per il 2025/26
DISPOSIZIONI GENERALI
Tutti i docenti beneficiari di una nomina qualsivoglia (GM, GAE, GPS 1° Fascia, minicall) sono tenuti entro 5 giorni dall’assegnazione della sede (e comunque entro il 1° settembre, qualora l’assegnazione avvenga dal 28 agosto), a confermare esplicitamente l’accettazione pena l’esclusione dalla procedura con successivo scorrimento delle graduatorie stesse.
Qualora il candidato che abbia già accettato una nomina, ne ricevesse una seconda nello stesso anno scolastico, potrà rinunciare alla prima nomina in favore della seconda
Le nomine da graduatoria PNRR possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2025, purchè le graduatorie siano state pubblicate entro il 10 dicembre 2025. Queste nomine verranno effettuate su posti accantonati che verranno assegnati come supplenze temporanee sulla base delle Graduatorie di Istituto
I nominati dopo il 31 agosto devono prendere servizio entro 5 giorni dalla nomina; viceversa, in assenza di giustificato motivo, la nomina decade.
Qualora uno dei vincitori stesse già lavorando come supplente su un posto vacante, anche accantonato, nella medesima regione e su stessa cdc, viene confermato d’ufficio sul posto occupato.
Le nomine da graduatoria PNRR dovranno tener conto delle riserve (30% triennalisti,15% servizio civile universale e riserve legge 68)
INDICAZIONI GENERALI
Gli USR dovranno distribuire il contingente assegnato a livello regionale tenendo conto dell’effettiva possibilità di assunzione in funzione degli aspiranti presenti nelle graduatorie e, se non ancora pubblicate, sulla base del numero di candidati ammessi agli orali di quelle procedure che si ipotizza possano terminare entro il 10 dicembre 2025
Qualora non fosse possibile, per mancanza di candidati, procedere alla totale copertura dei posti assegnati, gli USR potranno rimodulare la distribuzione destinando le eccedenze a graduatorie ancora utilizzabili rispettando comunque il limite del contingente assegnato
Si dovrà anche procedere alla restituzione da GAE ai vincitori in GM dei posti non assegnati negli anni precedenti, per ritardi nell’espletamento delle procedure concorsuali
Le precedenze della legge 104 non si applicano riguardo alla scelta della provincia, ma soltanto nella scelta della sede
Ai fini dell’attribuzione delle riserve dei posti, le graduatorie vanno considerate come graduatoria unica.
Nella fase di attribuzione della provincia/classe di concorso, qualora un candidato non esprimesse, tra le sue scelte, una data provincia o classe di concorso, la sua scelta viene considerata un’espressa rinuncia e pertanto ,qualora non risultassero posti disponibili nelle province elencate nella sua domanda, il candidato si vedrà depennato dalla graduatoria senza ricevere nessuna nomina anche nel caso in cui risultassero posti disponibili nelle province non considerate.
Entro 3 giorni dalla nomina, gli UST competenti dovranno attivare le operazioni di controllo titoli
E’ possibile stipulare contratti part time
Sui posti di scuola speciale o con didattiche differenziate, potrà essere nominato solo un candidato con il titolo di specializzazione corrispondente
Per la scuola primaria non si fa differenza tra posto comune e di inglese
I vincitori che al momento della nomina non risultino abilitati sottoscrivono un contratto a tempo determinato e dovranno rimandare l’anno di prova all’anno scolastico successivo; qualora invece conseguano abilitazione entro il 31/12/2025, saranno assunti a tempo indeterminato dalla data di abilitazione, che sarà anche giorno di avvio dell’anno di prova nell’as 2025-26.
I vincitori che al momento della nomina sono abilitati sottoscrivono un contratto a tempo indeterminato e svolgono l’anno di prova nell’as 2025-26
I vincitori del concorso PNRR1, assunti TD 2024-25, che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 agosto 2025, sono assunti a tempo indeterminato nella medesima sede occupata nel 2024/25 e svolgono l’anno di prova nell’as 2025-26
L’unica deroga consentita per non aver conseguito l’abilitazione entro il 31 agosto 2025, riguarda le docenti che sono state in maternità nell’anno in corso
Qualora il percorso universitario per l’abilitazione non sia stato attivato a livello nazionale o non si concluda entro il 31 agosto per motivi indipendenti dal docente, sarà possibile vedersi confermata la nomina a tempo determinato 25-26 sulla stessa scuola e, se si consegue l’abilitazione entro il 31 dicembre, si potrà avere una nomina a tempo indeterminato dalla data di conseguimento dell’abilitazione, che sarà anche giorno di avvio dell’anno di prova nell’as 2025-26.
Le nomine da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto, ma effettuate dopo il 31 agosto avranno solo carattere giuridico
Per i docenti ammessi con riserva, nel caso di giudizi pendenti, si procederà ad una nomina in ruolo con riserva
CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI
Le attribuzioni delle sedi andrebbero effettuate entro il 31 luglio per poi fare eventuali scorrimenti fino al 13 agosto
Gli aspiranti in GPS dovranno quindi presentare la domanda dal 17 luglio al 30 luglio
La fase interprovinciale (minicall) verrà aperta nella seconda settimana di agosto 2025 con operazioni che devono concludersi entro il 21 agosto 2025.
A cura del Prof. Antonio Antonazzo - DN Gilda degli insegnanti
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il triennio 2025/28
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, Ata e personale educativo per il triennio 2025/28. Per l’anno scolastico 2025/26 la domanda potrà essere presentata nel periodo 14 – 25 luglio.
Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, tutti i docenti di ruolo assunti dal 22/23 e precedenti; provinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25; interprovinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25, se rientranti in una delle summenzionate deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE; provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 23/24 e in ruolo dal 24/25, se rientranti in una delle deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero; provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 24/25, se viene confermata la disposizione dello scorso anno e se rientranti in una delle deroghe. Saranno inclusi anche i vincitori del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025, a condizione che abbiano conseguito l’abilitazione
Le deroghe Queste le deroghe di cui al CCNL 19/21 [deroghe che saranno recepite nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/28 come nel CCNI 25/28 sulla mobilità]:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età; b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118; e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità. Motivi L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, per una sola provincia, per uno dei seguenti motivi:
ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria; ricongiungimento al genitore. L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia. Di conseguenza, è possibile presentare domanda:
provinciale (ossia nella provincia in cui si è titolari) oppure interprovinciale (ossia in una provincia diversa da quella di titolarità) Quanto alle preferenze esprimibili nell’istanza, per la scuola dell’infanzia e primaria è possibile indicare sino a 20 preferenze, sino a 15 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le preferenze possono essere puntuali (ossia singole scuole) e/o sintetiche (comune, distretto, provincia). Utilizzazione La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva; i docenti in esubero nella provincia; i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano anche richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità; i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda; i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato; i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione; i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili; i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12; i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione; i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82; gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014; gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186; i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale; [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].
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